Con la sentenza n. 2088 del 9 luglio 2020, il Tribunale di Palermo ha statuito che i titolari di incarichi ai sensi dell’art. 15 septies del d.lgs. n. 502/1992 non possono essere inclusi tra i destinatari delle procedure di stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017.
A fondamento della pronuncia passata in rassegna, il Tribunale del Lavoro del capoluogo siciliano ha ritenuto che i contratti stipulati, ai sensi dell’art. 15 septies del d.lgs. n. 502/1992, rientrerebbero tra le forme di reclutamento dei dirigenti a tempo determinato che derogano, seppur a specifiche condizioni, alle regole generali che prescrivono tassativamente l’espletamento di un concorso pubblico senza che rilevi la circostanza che gli stessi siano conferiti ad esito di procedure selettive poiché le stesse non rivestono carattere concorsuale determinando una sola valutazione dei curricula senza la formazione di una graduatoria finale. In particolare, il Tribunale di Palermo ha posto l’accento sulla circostanza che, al netto della procedura selettiva, la nomina avrebbe natura sostanzialmente fiduciaria.
Tale pronuncia assume caratteri di originalità, oltre ad avere un impatto pratico non indifferente posto il numero elevato di dirigenti assunti ai sensi dell’art. 15 septies d.lgs. n. 502/1992 nella sanità siciliana.
Sebbene la pronuncia sia frutto di un argomentato procedimento logico giuridico, occorrerebbe interrogarsi se effettivamente i caratteri di specialità che, certamente, assume l’art. 15 septies d.lgs. n. 502/1992 determinino effettivamente uno scostamento tale (rispetto ad altre fattispecie di reclutamento a tempo determinato) che non consentano la ricomprensione di tali soggetti tra i titolari dei processi di stabilizzazione ex art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017 e se davvero possa parlarsi, in presenza di procedure selettiva, di una nomina avente carattere fiduciario. È ragionevole attendersi pronunce di segno opposto che, invece, valorizzino tale forma contrattuale, includendola nel novero di quelle che possono determinare la titolarità della stabilizzazione ai sensi del comma 1 dell’art. 20 d.lgs. n. 75/2017. A ben guardare, infatti, numerosi indici evidenziano la insussistenza di scostamenti rilevanti nel momento selettivo che possano determinare una “espulsione” di tali soggetti dal raggio applicativo della stabilizzazione diretta introdotta dalla “Legge Madia”.
Occorre segnalare che, al contempo, la pronuncia in rassegna, tuttavia, ha affermato che il periodo di servizio svolto dal Dirigente in costanza di un incarico sottoscritto ai sensi dell’art. 15 septies d.lgs. n. 502/1992 rileva ai fini del possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell’art. 20 d.lgs. n. 75/2017.