Ai fini del possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 432, l.n. 205/2017 per la sottoscrizione di contratti a tempo determinato della durata di cinque anni rinnovabili per altri cinque presso gli Enti del Comparto Sanità e gli Istituti Zooprofilattici, il requisito del possesso della borsa di studio è assolto anche laddove ente erogatore sia l’Ente Universitario a seguito di convenzione sottoscritta con i medesimi Enti ed Istituti su riferiti.
L’art. 1, comma 432, l.n. 205/2017 ha previsto che il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica, ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un’anzianità di servizio ovvero sia stato titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di cinque anni rinnovabili per altri cinque anni.
Nella vicenda affrontata dal CGARS con l’ordinanza 4.7.2020 n. 567, la ricorrente non era stata coinvolta dal proprio Istituto di appartenenza nelle procedure di assunzione poiché la borsa di studio era erogata non direttamente dall’Istituto, ma dall’Ente Universitario, sebbene con convenzione con l’Istituto e con finanziamento dello stesso.
La domanda cautelare in primo grado era stata rigettata dal TAR di Palermo che aveva ritenuto che la previsione normativa di cui al comma 432, art. 1, Legge 205/2017, ai fini delle individuazione dei soggetti legittimati, dovesse essere interpretato nel senso che la borsa di studio della durata di tre anni debba essere direttamente erogata dagli Istituti che provvederanno alla stipula dei relativi contratti di lavoro; mentre nel caso di specie, essendo la ricorrente vincitrice di un dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di Messina, la cui borsa di studio è stata indirettamente finanziata dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, non poteva ritenersi sussistente la possibilità di sottoscrizione del contratto a tempo determinato.
Invece, il CGARS ha accolto il ricorso in appello presentato dalla lavoratrice ritenendo che il possesso del requisito della borsa di studio deve ritenersi assolto anche laddove, come nel caso di specie, la borsa di studio sia indirettamente erogata dall’Ente che però la finanzia e ne riceve le prestazioni.
In tal modo il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha elaborato un orientamento che mira alla valorizzazione sostanziale dei periodi di borsa di studio svolta.